Le principali novità in sintesi
Split payment
Si estende l’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (c.d. split payment) ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.
Compensazioni in modello F24
A decorrere dal 24 aprile 2017, l’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 50/2017, ha stabilito che tutti i titolari di partita Iva che pagano l’F24 con crediti in compensazione di qualsivoglia importo hanno l’obbligo di utilizzare il canale telematico Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate.
Compensazioni e apposizione del Visto di conformità
Passa da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale – per poter compensare i crediti (sia per IVA che per imposte dirette, IRAP e ritenute) – è obbligatoria l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità da parte del commercialista. Pertanto anche il compenso sarà adeguato a questo nuovo obbligo impostoci.
IVA (aumenti aliquote)
Si rivedono gli aumenti delle aliquote IVA (art. 1, comma 718, legge n. 190/2014). In particolare:
- dal 1° gennaio 2018 l’aliquota IVA del 10 % aumenterà a 11,5 %, dal 1° gennaio 2019 passerà al 12 % e dal 1° gennaio 2020 al 13%;
- dal 1° gennaio 2018 l’aliquota IVA del 22% aumenterà a 25%, dal 1° gennaio 2019 passerà a 25,4%, dal 1° gennaio 2020 al 24,9 % e dal 1° gennaio 2021 si stabilizzerà al 25 %;
- a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, aumenteranno.
Detrazione IVA
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. (Prima delle modifiche, il diritto alla detrazione andava esercitato entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto).
Cedolare per le locazioni brevi
Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. A decorrere dal 1° maggio 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da tale data si applica la cedolare secca con l’aliquota del 21% in caso di opzione. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Si aspettano chiarimenti circa l’applicazione di tale adempimento nel caso di bed and breakfast occasionale.
Reclamo e mediazione
Passa da 20.000 a 50.000 euro il valore delle controversie tributarie per le quali il ricorso in commissione tributaria produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
IRI
In caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle norme sull’IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta sostitutiva.
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